Bed & Breakfast e Affittacamere

  • Servizio attivo

Procedura Avvio
ll bed & breakfast, a conduzione familiare o imprenditoriale, è un'attività ricettiva che fornisce alloggio e prima colazione.

A chi è rivolto

A chiunque abbia i seguenti: Requisiti soggettivi: non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, salvo aver successivamente ottenuto la riabilitazione; non essere stato sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;  non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità;  non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti. Per esercitare l’attività non devono sussistere cause di divieto di decadenza o di sospensione previste dalla legge antimafia (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).Requisiti oggettivi:I bed & breakfast mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico-sanitari e edilizi previsti per i locali di civile abitazione.Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati in via esclusiva alla famiglia o ad altro ospite.Nella struttura ricettiva è situato lo spazio comune per la lettura, per l'intrattenimento ed altri usi polivalenti, nonché per la consumazione della prima colazione.Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.L’attività è altresì tenuta a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.

Descrizione

La legge regionale n. 27 del 7 agosto 2013 individua e disciplina le seguenti tipologie di B&B:

a. a conduzione familiare; b. in forma imprenditoriale.

Si definisce B&B “a conduzione familiare” l’attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di tre camere e nove posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l’eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, senza la fornitura di servizi aggiuntivi. Tale attività, può essere fornita per un minimo di novanta e un massimo di duecentosettanta giorni l’anno, non necessita d’iscrizione nel registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

Si definisce B&B “in forma imprenditoriale” l’attività ricettiva svolta in maniera continuativa e professionale da chi, presso il proprio domicilio, fornisce alloggio e prima colazione in non più di sei camere e diciotto posti letto, anche avvalendosi della collaborazione di personale qualificato.

Tale attività può essere esercitata in un’unica unità immobiliare, ovvero in due unità immobiliari ubicate nello stesso stabile o in due stabili lontani tra loro non oltre cento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile. Può eleggere il proprio domicilio nel B&B oltre al titolare dell’impresa, un suo familiare o anche un socio. L’esercizio in forma imprenditoriale necessita d’iscrizione nel registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

 

Gli esercenti l’attività di B&B sia “a conduzione familiare” che “in forma imprenditoriale” sono iscritti presso l’apposito Albo tenuto dal Comune, che potrà effettuare appositi controlli sia in relazione alla sussistenza dei requisiti dichiarati, sia alla veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e potrà inoltre effettuare verifiche in merito alle condizioni di esercizio delle strutture.

L’apertura e la cessazione dell’attività di B&B sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990.

Nel panorama delle molteplici attività ricettive extra alberghiere che nel corso degli ultimi anni si vanno sempre più diffondendo, parte rilevante hanno gli esercizi di affittacamere, definiti prima dalla Legge quadro sul turismo (art.6, L. n. 217 del 1983), e successivamente dall’ art. 46 L.R. n. 11 del 1999 come quelle strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, come la ristorazione se svolta dal medesimo titolare dell’ esercizio. In tal caso, naturalmente, l’ attività complementare di somministrazione deve essere espressamente segnalata nella stessa SCIA di nuova apertura di affittacamere, alla quale deve essere allegata la prescritta notifica sanitaria ai fini della registrazione sull’ apposito separato modello.

Gli esercenti l’ attività di affittacamere devono essere iscritti presso l’ apposita sezione della Camera di Commercio.

Le istanze e i procedimenti devono essere inoltrati esclusivamente utilizzando la procedura informatica presente al link https://www.impresainungiorno.gov.it → Nella comunicazione di cessazione di attività devono essere indicati nell'oggetto della pratica la denominazione della struttura turistico - ricettiva e/o il CIS e CIN.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • R. 7 agosto 2013, n. 27, di “Disciplina dell’attività ricettiva di Bed & Breakfast (B&B)”
  • R. 28 dicembre 2012, n. 45, di abrogazione delle tasse di concessioni regionali di cui alla L.R. n. 31/2001 (punti 4 e 8 della Tariffa).
  • Legge 29 marzo 2001, n. 135, di “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
  • 17 maggio 1983, n. 217 del  (“Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica");
  • Legge Regionale 11 febbraio 1999, n. 11, di “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.

Come fare

  • Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune utilizzando la procedura informatica presente al link https://www.impresainungiorno.gov.it → Con la presentazione della SCIA è possibile iniziare immediatamente l’attività. Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.
 
  • Notifica sanitaria ai fini della registrazione dell’impresa alimentare e la dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento CE n. 852/2004.
 
  • Il B&B è tenuto ad esporre i prezzi massimi praticati nell'esercizio in modo ben visibile nei locali di ricevimento del pubblico, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere.

Cosa serve

  • CODICE IDENTIFICATIVO STRUTTURA
Il CIS - Codice Identificativo di Struttura - è un codice alfanumerico che identifica univocamente una struttura non alberghiera per l'accoglienza dei turisti e va inserito in tutti gli strumenti, digitali o cartacei, utilizzati per la promocommercalizzazione della struttura. Se sei il proprietario/gestore di una Locazione Turistica, il CIS viene attribuito automaticamente al momento della registrazione al DMS. Se sei titolare di una Struttura Ricettiva extra-alberghiera il CIS viene attribuito dopo la registrazione della struttura ricettiva nel DMS e successivamente alla convalida della prima Comunicazione dei Prezzi e Servizi (CPS). 
  • CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE
Il CIN è il codice con cui ciascuna struttura ricettiva turistica e ciascun immobile destinato a locazione breve o per finalità turistiche è identificato per la promozione e la pubblicità dell’offerta di ospitalità, i titolari delle stesse sono tenuti ad esporre il CIN all’esterno della struttura, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato o comunicato. 
  • COMUNICAZIONE PER MAPPATURA FLUSSI TURISTICI
La struttura ricettiva adibita ad attività alberghiera, non alberghiera o di locazione breve turistica deve comunicare alla Provincia/Città Metropolitana di Milano, con cadenza mensile, i dati funzionali alla mappatura dei flussi turistici.L’adempimento deve essere perfezionato attraverso il portale regionale dei Flussi turistici. DMS 
  • ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA
La struttura ricettiva adibita ad attività alberghiera, non alberghiera o di locazione breve turistica è tenuta a comunicare alla Questura competente per territorio i dati identificativi delle persone alloggiate entro le 24 ore successive all’arrivo.L’adempimento deve essere perfezionato attraverso il portale Alloggiati Web della Polizia di Stato.Normativa di riferimento:R.D. n. 773/1931 (TULPS), art. 109D.M. 07/01/2013  

Cosa si ottiene

Si ottiene l'abilitazione all'esercizio dell'attività al netto della SCIA.

Tempi e scadenze

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Settore VI - Attività Produttive, Comunicazione, Innovazione Tecnologica, Tributi e fiscalità locale, Ufficio Messi

Per attività produttive si intendono tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistico alberghiere, i servizi di banche e intermediari finanziari e quelli di telecomunicazioni

Copertura geografica

Intero territorio comunale

Procedure collegate

L'esito verrà pubblicato sulla bacheca presso gli uffici.

Punti contatto

geom Pagano Ionni

Telefono: 0831615206

Email: ionni.pagano@comune.cellinosanmarco.br.it

pec: protocollo.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it

Uffici

Settore VI - Attività Produttive, Comunicazione, Innovazione Tecnologica, Tributi e fiscalità locale, Ufficio Messi

Per attività produttive si intendono tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistico alberghiere, i servizi di banche e intermediari finanziari e quelli di telecomunicazioni
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Pagina aggiornata il 27/02/2025

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