C.I.L.A.- Attività Edilizia Libera (art. 6 D.P.R. 380/01)
- Servizio attivo
Tipologie di procedimento edilizio
La CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, è una pratica edilizia introdotta dalla Legge di conversione n. 73 del 2010 che consente di effettuare determinati lavori su un immobile, senza modificarne la struttura, senza richiedere autorizzazione
A chi è rivolto
Qualsiasi cittadino privato che intenda effettuare opere:
- opere e modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici;
- la realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
- le modificazioni dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari;
- interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari;
- interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari;
- apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne;
- modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa;
- interventi di riqualificazione energetica e di risanamento dell’amianto.
Descrizione
Art. 6 (L) - Attività edilizia libera
(articolo così sostituito dall'art. 5 della legge n. 73 del 2010)1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
(alinea così modificato dall'art. 54, comma 2, lett. c), legge n. 221 del 2015)a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
(lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014)b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
(ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001»)2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio;
(lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014)
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
(lettera così modificata dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2011)
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.
(lettera aggiunte dall'art. 13-bis, comma 1, lettera a), legge n. 134 del 2012, poi così modificata dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014)3. (comma abrogato dall'art. 13-bis, comma 1, lettera b), legge n. 134 del 2012)4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
(comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014)5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori , laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori. è valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.
(comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014)6. Le regioni a statuto ordinario:a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.
(le precedenti lettere b) e c) sono state così sostituite dalla presente lettera b), dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014)7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
(comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014)8. (comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera f), del d.P.R. n. 151 del 2011)
Come fare
Esclusivamente tramite servizio SUE (alla data della sua attivazione), con invio pec all'indirizzo protocollo.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it
Cosa serve
- Per effettuare il servizio (dalla data di sua attivazione) assicurati di avere:- Identità digitale SPID o CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) in quanto i moduli sono telematici. - Compilando direttamente il modello, dal sito Sportello Unico Pratiche Edilizie – SUE.
Cosa si ottiene
Autorizzazione all'inizio dei lavori asseverata (CILA)
Tempi e scadenze
Le fasi e le scadenze saranno quelle riportate nella procedura online.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di
scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le
condizioni di servizio.
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Settore IV - Territorio
Urbanistica, SUE, LL.PP, PatrimonioCopertura geografica
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Pagina aggiornata il 07/03/2025