Definizione agevolata -(Rottamazione Quinques)

Dettagli della notizia

È on-line sul sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/) il servizio per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies.

Data pubblicazione:

29 Aprile 2026

Data scadenza:

30 Aprile 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

  1. Ambito applicativo
Rientrano i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:
  •  imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).
Purché riferiti alle fattispecie sopra elencate rientrano nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies anche i carichi già oggetto di precedenti definizioni agevolate decadute, nonché nella rottamazione-quater (o riammissione) decaduta alla data 30/9/2025. Si tratta delle prime tre rottamazioni o del “Saldo e stralcio” per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze e della Rottamazione-quater o della Riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate. Esclusioni. Restano fuori i debiti da accertamento, i carichi affidati da enti locali/Regioni (es. TARI, bollo regionale) e i carichi inseriti in piani quater per i quali tutte le rate scadute al 30/09/2025 risultano versate.
  1. 2. Come si aderisce: servizio on-line attivo
Domanda telematica entro 30 aprile 2026 sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione. È possibile presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet. Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:
  • in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate, indicando i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’INPS) per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento;
  • in area pubblica compilando l’apposito form in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento.
Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail (non PEC), per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.  
  1. 3. Effetti della presentazione della domanda
In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:
  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della
Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 nonché per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La comunicazione di accoglimento/diniego con scadenze e moduli per il pagamento arriva entro 30/6/2026 (in area riservata se l’istanza è stata presentata lì). Inoltre, la norma prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies, per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della misura agevolativa siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata del 31 luglio 2026, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 luglio 2026), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la Rottamazione-quinquies sono automaticamente revocate.
  1. 4.Quanto si paga
La norma prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture), la Rottamazione-quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.
  1. 5.Calendario e rate
Unica soluzione entro 31/07/2026 oppure fino a 54 rate bimestrali (9 anni). La legge prevede il pagamento in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza: • la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026; • dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. Ciascuna rata non può essere di importo inferiore a 100 euro e, nel caso di pagamento rateale, si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026. I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2026 unitamente ai moduli di pagamento.
  1. 6.Decadenza, tolleranza e conseguenze
Nel caso in cui si sia optato per il pagamento in un’unica soluzione, l’omesso o insufficiente pagamento delle somme dovute per la Definizione agevolata entro la scadenza del 31 luglio 2026, determina l’inefficacia della misura agevolativa e quindi la perdita dei benefici della Rottamazione-quinquies. Nel caso di pagamento rateale, la legge concede al contribuente di rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti senza incorrere nella decadenza della Definizione agevolata. Nel prosieguo dei versamenti, quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata.
  1. 7.Rateazioni pregresse
La domanda sospende fino al 31/07/2026 le rateazioni in corso riferite a carichi “definibili”; alla stessa data, se la domanda è accolta, i piani sono revocati. Se nello stesso piano ci sono anche carichi non definibili, la sospensione vale solo per quelli definibili; per gli altri si prosegue il pagamento (Paga on-line/EquiClick/sportelli).

Luoghi

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Via Napoli, 2, 72020 Cellino San Marco BR
Immagine del luogo Casa Comunale

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Ultimo aggiornamento: 02/12/2024, 10:59

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