A chi è rivolto
Descrizione
Le locazioni turistiche sono rappresentate dagli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).Sono tenute ad iscriversi al Registro regionale delle strutture ricettive per ottenere l'attribuzione del Codice Identificativo di Struttura - CIS. La Giunta Regionale, con Provvedimento n. 22 del 13/01/2020, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n.19 del 11/02/2020, ha disciplinato le modalità attuative e di gestione del Registro Regionale delle strutture ricettive non alberghiere.I locatori degli alloggi concessi in locazione per finalità esclusivamente turistiche sono tenuti, a partire dal 4 marzo 2020, ad effettuare la registrazione della struttura/e offerta/e in locazione all'interno del Digital Management System - DMS.Per effettuare l'iscrizione al Registro regionale delle strutture ricettive occorre accedere e registrarsi al DMS all'indirizzo www.dms.puglia.it, utilizzando le credenziali SPID – livello 2 (persona/cittadino). Al termine della procedura di registrazione, il sistema attribuirà il Codice Identificativo di Struttura - CIS.Dal 1 Luglio 2020 c'è l'obbligo di indicare o di pubblicare il Codice Identificativo di Struttura - CIS per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato.Ai sensi dell’art. 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191 Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale è stato istituito l'obbligo di richiedere il CIN (Codice Identificativo Nazionale).Per richiedere il CIN tramite la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accedendo alla piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.itcon SPID o CIE. Una volta controllati i dati relativi alla struttura o locazione di tua pertinenza, potrai procedere con l’istanza.Il termine per il conseguimento del CIN è stato fissato al 1° gennaio 2025 , in modo da garantire piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale. Quindi, si intende che dal 2 gennaio 2025 sei suscettibile di sanzione per mancato ottenimento e/o esposizione e/o pubblicazione del CIN.Si segnala che, per effetto di quanto disposto dall' art. 1, comma 595, della L. n. 178 del 30/12/2020, nel caso in cui siano destinati alla locazione breve di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta, l'attività di locazione , da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.Devono rispondere ai requisiti di sicurezza le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, anche nei casi in cui l’attività sia stata avviata prima dell’effettiva applicazione dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023.
Ciò che connota il contratto di locazione è la messa a disposizione dell’immobile senza fornitura di servizi aggiuntivi, fatta eccezione per quei servizi strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile previsti dal D.L. n. 50/2017 per le locazioni brevi (ad es. fornitura di biancheria, pulizia locali).
Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge.
Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
Si specifica che obblighi di cui sopra si applicano soltanto alle locazioni di cui all’art. 13-ter e non alle strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere), restando fermi, per queste ultime (ivi compresi gli agriturismi) gli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Come fare
Cosa serve
Occorre munirsi di:
- CIS (Codice identificativo Struttura) Regionale;
- CIN (Codice Identificativo Nazionale);
- SCIA (deve essere presentata sia da chi concede in locazione più di quattro appartamenti (ai sensi del DL 50/2017 fino a 30 giorni, che sia o meno per finalità turistiche), sia da chi concede in locazione, per sola finalità turistica, più di quattro appartamenti, per periodi superiori ai 30 giorni. Infatti, se concedi in locazione (breve e/o turistica) più di quattro appartamenti, devi presentare la SCIA, ai sensi del comma 8, art. 13-ter, D.L. n. 145/2023, perché, per le finalità di detta norma, rientri nel caso di “presunzione di imprenditorialità” di cui all’art. 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.)
- Devono rispondere ai requisiti di sicurezza le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, anche nei casi in cui l’attività sia stata avviata prima dell’effettiva applicazione dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023. Ciò che connota il contratto di locazione è la messa a disposizione dell’immobile senza fornitura di servizi aggiuntivi, fatta eccezione per quei servizi strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile previsti dal D.L. n. 50/2017 per le locazioni brevi (ad es. fornitura di biancheria, pulizia locali). Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge. Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. Si specifica che obblighi di cui sopra si applicano soltanto alle locazioni di cui all’art. 13-ter e non alle strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere), restando fermi, per queste ultime (ivi compresi gli agriturismi) gli obblighi previsti dalla normativa vigente
Cosa si ottiene
Non è previsto il rilascio di nessun titolo abilitativo.
Tempi e scadenze
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Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di
scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le
condizioni di servizio.
Contatti
Settore VI - Attività Produttive, Comunicazione, Innovazione Tecnologica, Tributi e fiscalità locale, Ufficio Messi
Per attività produttive si intendono tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistico alberghiere, i servizi di banche e intermediari finanziari e quelli di telecomunicazioniCopertura geografica
Territorio comunale
Procedure collegate
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